Ogni giorno ti assumi responsabilità che la maggior parte delle persone non potrebbe nemmeno immaginare. Diagnosi, terapie, interventi: decisioni che incidono direttamente sulla vita dei tuoi pazienti. In questo contesto, la Responsabilità Civile Professionale non è un optional burocratico — è la base della tua serenità professionale.
Medico Protetto Broker è il broker assicurativo esclusivamente specializzato nel settore sanitario. In partnership con AMTrust e AXA — tra le compagnie più solide e competenti nel ramo RC medica — e come partner esclusivi dell’Associazione Medico Protetto, costruiamo polizze calibrate sul tuo profilo reale: la tua specializzazione, il regime di esercizio, il volume di attività, il tipo di pazienti che tratti.
La Responsabilità Civile Professionale (RC Professionale) è una polizza assicurativa che copre il professionista sanitario dai danni economici derivanti da richieste di risarcimento avanzate da pazienti o terzi, in seguito a un’azione od omissione verificatasi nell’esercizio dell’attività professionale.
In Italia, l’obbligo assicurativo per i professionisti sanitari è sancito dalla Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco. L’art. 10 stabilisce che tutti gli esercenti le professioni sanitarie — sia in regime libero-professionale che dipendente — devono essere coperti da idonea polizza assicurativa per RC professionale. Il mancato adempimento espone il professionista a sanzioni disciplinari e, soprattutto, a rispondere personalmente di eventuali risarcimenti.
Ma c’è un aspetto che spesso viene trascurato: avere una polizza non equivale a essere protetti. Una polizza con massimali inadeguati, con esclusioni non lette, o non calibrata sulla propria specializzazione può rivelarsi inutile proprio nel momento del bisogno. Il nostro compito è fare in modo che questo non accada.
Cosa copre:
Copertura per danni derivanti da diagnosi errata, ritardata o mancata — incluse le diagnosi differenziali complesse.
Danni durante interventi chirurgici, manovre invasive, procedure ambulatoriali.
Guasti o malfunzionamenti di strumentazioni mediche impiegate durante la cura.
Danni involontari causati a soggetti diversi dal paziente direttamente in cura.
Prescrizioni farmacologiche, dosaggi, interazioni medicamentose, protocolli terapeutici non seguiti correttamente.
Danni riconducibili alla mancata o insufficiente informazione del paziente prima di un trattamento
Copertura delle spese di difesa legale, perizie medico-legali, consulenze tecniche d'ufficio (CTU).
A seconda della configurazione, la polizza può coprire sia l'attività svolta in struttura pubblica che quella privata.
La nostra offerta assicurativa prevede coperture su misura, premi convenienti e garanzie complete, tra cui la tutela della salute, della vita e del patrimonio. Grazie a piani flessibili, assistenza qualificata e una rapida gestione dei sinistri, garantiamo tranquillità e sicurezza finanziaria.
Nota: La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha introdotto l’obbligo assicurativo per tutti gli esercenti professioni sanitarie. Ti aiutiamo a essere in regola e davvero protetto.
Uno degli errori più comuni è scegliere massimali troppo bassi per risparmiare sul premio. In realtà, un contenzioso medico-legale che arriva in giudizio può comportare risarcimenti nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro — o in casi gravi (danni permanenti, decesso) anche oltre il milione.
I massimali minimi imposti dalla Legge Gelli-Bianco sono una soglia di legge, non una guida alla protezione reale. Il nostro approccio è analizzare il tuo profilo di rischio specifico — specializzazione, volume di pazienti, tipo di prestazioni erogate — e dimensionare i massimali su quello che ti espone davvero.
La RC professionale medica è la polizza che copre il medico dai danni economici derivanti da richieste di risarcimento avanzate da pazienti o terzi per errori od omissioni nell'esercizio della professione. In Italia è obbligatoria per tutti gli esercenti le professioni sanitarie ai sensi dell'art. 10 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017). Il mancato adempimento espone il professionista a sanzioni disciplinari e alla responsabilità personale per i risarcimenti.
La polizza Claims Made copre le richieste di risarcimento presentate durante la vigenza del contratto, indipendentemente da quando è avvenuto il fatto. La Loss Occurrence copre invece i danni causati durante il periodo assicurativo, indipendentemente da quando la richiesta viene presentata. In Italia la RC medica si basa quasi esclusivamente sul modello Claims Made: è fondamentale verificare le clausole di retroattività (quanti anni nel passato copre) e di ultrattività (se copre sinistri segnalati dopo la scadenza per fatti avvenuti durante la vigenza).
Il costo della RC professionale medica varia in base alla specializzazione (le specializzazioni ad alto rischio come ostetricia, chirurgia e anestesia hanno premi più elevati), al regime di esercizio (libero professionista, dipendente, misto), al volume di attività e ai massimali richiesti. Un medico di medicina generale può avere una polizza RC a partire da poche centinaia di euro annui; uno specialista chirurgo può pagare alcune migliaia di euro. La consulenza di un broker specializzato è essenziale per non pagare più del necessario mantenendo una copertura reale.
La polizza della struttura sanitaria pubblica copre generalmente la responsabilità civile dell'ente per i danni causati dal personale dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni. Tuttavia, questa copertura non include la tutela penale personale del medico (che risponde in proprio in caso di procedimenti per lesioni colpose o omicidio colposo), né la copertura per l'attività intramoenia svolta a titolo personale. Si raccomanda sempre la verifica della propria posizione con un broker specializzato.
La garanzia ultrattiva (o postuma) è una clausola della polizza Claims Made che garantisce la copertura per le richieste di risarcimento presentate dopo la scadenza della polizza, purché relative a fatti avvenuti durante la vigenza del contratto. È fondamentale in caso di cambio di compagnia, pensionamento o interruzione dell'attività: senza questa garanzia, un sinistro denunciato dopo la scadenza non sarebbe coperto, anche se l'evento si è verificato anni prima quando la polizza era attiva.
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